La Procura

L’ufficio della procura della Repubblica svolge una serie di attività molto diverse tra loro e sinteticamente descritte dall’art.73 dell’ordinamento giudiziario, testo di legge che disciplina in generale l’organizzazione della magistratura e ne descrive le differenti funzioni.
Trattando del pubblico ministero, cioè dei magistrati che, nel loro complesso, compongono la procura della Repubblica (così come i singoli giudici formano il tribunale, la corte d’appello, ecc.), la norma citata affida al p.m. i seguenti compiti:
  1. Sorveglianza sull’osservanza delle leggi e sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia
  2. Tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci
  3. Repressione dei reati
  4. Esecuzione dei giudicati
Art.73 ord. giudiziario

"Il pubblico ministero veglia alla osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci, richiedendo, nei casi di urgenza, i provvedimenti cautelari che ritiene necessari;
promuove la repressione dei reati e l’applicazione delle misure di sicurezza;
fa eseguire i giudicati ed ogni altro provvedimento del giudice, nei casi stabiliti dalla legge." 

Sorveglianza sull’osservanza delle leggi e sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia

All’interno dell’ordinamento statale il pubblico ministero ha il compito di assicurare il rispetto della legalità. Tutte le attività che è chiamato a svolgere, tanto in materia civile quanto in materia penale, sono finalizzate a questo unico scopo: applicare correttamente la legge. Ciò avviene con i più diversi strumenti processuali ma anche al di fuori dell’ambito della giurisidizione in senso stretto: il p.m. è infatti chiamato ad esprimere il proprio parere e ad operare un controllo di legalità su numerosi atti estranei all’attività processuale vera e propria come, ad es., in materia di stato civile, laddove alcuni atti di particolare importanza vengono sottoposti al c.d. visto del p.m..

Tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci

Il p.m. può avviare alcuni giudizi civili nell’interesse generale della collettività e, più in generale, può intervenire in ogni causa nella quale si ravvisi un pubblico interesse (art. 70, 3° comma c.p.c.).
Significativi esempi di questa funzione sono la possibilità di avviare l’azione di responsabilità ex art. 2409 c.c. nei confronti di amministratori e sindaci delle società sospettati di avere commesso gravi irregolarità, nonché la titolarità dell’iniziativa per la dichiarazione di fallimento o per l’annullamento delle delibere degli organi costitutivi della persone giuridiche.
Particolarmente importante è poi la possibilità, per il p.m., di promuovere i giudizi di interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno, cioè quei particolari processi civili finalizzati a tutelare le persone che, a causa della loro infermità mentale o fisica, non sono in grado di tutelare adeguatamente i propri interessi.
L’iniziativa, in questo caso, non spetta esclusivamente al p.m. potendo nascere anche da un ricorso presentato dai familiari della persona bisognosa di tutela e da qualsiasi altro soggetto interessato; anche in questo caso, tuttavia, il p.m. partecipa al processo. Il processo si conclude con la nomina di un tutore (o, nei casi meno gravi, di un curatore) o di un amministratore che si occupa di gestire il patrimonio (ma non solo quello) della persona ritenuta incapace nell’esclusivo interesse di questa.
In concreto il p.m. può attivare una procedura di interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno, a seguito di una segnalazione che pervenga alla procura della Repubblica direttamente da parte dei familiari o, come spesso accade, dei servizi sociali che siano stati portati a conoscenza del caso. Al fine di accelerare l’instaurazione del processo è indispensabile che la segnalazione inoltrata alla procura indichi compiutamente l’elenco dei parenti entro il quarto grado della persona inferma ritenuta incapace di provvedere ai propri interessi, avendo cura di allegare ogni documentazione sanitaria da cui risulti la malattia mentale.
La procura di Asti dispone inoltre di un’apposita sezione di polizia giudiziaria (denominata ‘tutela delle fasce deboli’) che si occupa, fra le altre cose, anche delle procedure di interdizione ed inabilitazione ed a cui ci si può rivolgere per avere maggiori chiarimenti anche al fine di inoltrare correttamente le segnalazioni.

Repressione dei reati

Tra tutte quelle richiamate, la funzione che più occupa gli uffici della procura della Repubblica è senz’altro quella di repressione dei reati. Il pubblico ministero riceve le c.d. notizie di reato, cioè tutti quegli atti (querele, denunce, ecc.) nei quali si porta a conoscenza della procura che è stato commesso un fatto proibito dalla legge penale. A seguito della ricezione di tale notizia il p.m. svolge, personalmente e/o mediante delega alla polizia giudiziaria in servizio presso la procura oppure dislocata sul territorio, le indagini preliminari, vale a dire tutti gli accertamenti necessari a capire se effettivamente è stato commesso un reato, chi sono i suoi autori e quali prove si potranno portare davanti al giudice per un eventuale processo.
Gli accertamenti che vengono effettuati durante questo periodo, avente una durata massima stabilita dalla legge (in linea generale: 6 mesi) possono essere di varia natura e complessità in relazione al tipo di reato su cui si indaga e consistono nell’assunzione di dichiarazioni di testimoni, nell’effettuazione di perquisizioni, intercettazioni telefoniche, ecc. Nel corso delle indagini il p.m. ha la possibilità di chiedere l’applicazione di misure cautelari, cioè di richiedere che un altro magistrato - il giudice per le indagini preliminari - prenda determinati provvedimenti nei confronti di persone che non sono ancora state giudicate colpevoli ma nei cui confronti, tuttavia, vi sono gravi indizi di colpevolezza e rispetto a cui sussistono delle esigenze di tutela perché, ad es., sono già state in passato condannate per reati della stessa natura. Le misure cautelari che possono essere applicate comprendono, fra le altre, la presentazione periodica ad un certo ufficio di polizia, l’obbligo di dimorare in un determinato luogo e, limitatamente ai casi più gravi, la custodia in carcere.
Al termine delle indagini preliminari il p.m., valutando il risultato degli accertamenti effettuati, decide se esercitare l’azione penale, cioè avviare un processo nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili, oppure chiedere l’archiviazione del procedimento.
Nel primo caso il p.m. promuoverà il giudizio a carico di una persona, che assumerà il ruolo di imputato; nel processo, che si svolgerà davanti ad un giudice imparziale, il p.m. avrà il compito di sostenere l’accusa, cioè di dimostrare, tramite l’esame dei testimoni, la produzione di documenti, ecc., che effettivamente la persona chiamata a giudizio, che sarà difesa da un avvocato, è colpevole del reato addebitatole. Al termine del processo, se riterrà che nel giudizio è stata raggiunta la prova della colpevolezza, il p.m. chiederà la pronuncia di una sentenza di condanna, indicando la pena reputata equa.
Il p.m., salvo alcune eccezioni, potrà eventualmente presentare appello contro la decisione del giudice. In conclusione la procura della Repubblica non deve limitarsi ad essere organo di accusa: d'altro canto l'ordinamento giudiziario, come si è detto, indica nella vigilanza sull'osservanza delle leggi e sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia il compito primario del pubblico ministero, prima ancora, cosi' nell'elencazione delle attribuzioni generali, delle repressioni dei reati.
La legge (e quindi la sua osservanza) e la giurisdizione (e quindi la sua pronta e regolare amministrazione) costituiscono la difesa del cittadino onesto nei confronti di qualsivoglia tipo di aggressione altrui.
Ne consegue l'individuazione del compito primario del pubblico ministero. la difesa del cittadino.
Pubblico ministero non quindi organo (esclusivamente) di accusa ma organo (fondamentale) di difesa.

Esecuzione dei giudicati

Le sentenze di condanna in materia penale, una volta divenute definitive, vengono eseguite su iniziativa dello stesso p.m.. Identicamente, il p.m. cura l’esecuzione dei provvedimenti di natura civile pronunziati nei giudizi da lui intrapresi.